Queste brevi note hanno lo scopo, peraltro non esaustivo, di aiutare il consumatore e l’utente non professionale a muoversi nel coacervo di leggi e decreti che regolano l’Applicazione di Aliquote IVA in edilizia in fase di Commercializzazione e le Agevolazioni Fiscali correnti.

Le Aliquote IVA in edilizia in fase di Commercializzazione

Tipologia di intervento

Oltre alle Nuove costruzioni di case di abitazione non di lusso (art.13 L. 408/49) ed a quelle rurali con destinazione abitativa (art.21-bis), il legislatore ha definito i c.d. Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (art.31 co.1 L. 5.8.1978 n. 457):

Manutenzione Ordinaria (lettera “A” L.457/78)

(sostituzione sanitari, rifacimento dei pavimenti, piastrellatura bagni, riparazione impianti, tinteggiatura, sostituzione caldaie, apertura/chiusura di porte interne, installazione di porte blindate)

Manutenzione Straordinaria (lettera “B” L. 457/78)

(sostituzione di infissi esterni, serramenti o persiane con modifica di materiale, realizzazione di opere accessorie che non comportino aumento dei volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, nuova realizzazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici, rifacimento integrale impianti di riscaldamento, rifacimento scale, sostituzione dei solai con materiali diversi, interventi finalizzati al risparmio energetico)

Restauro e Risanamento Conservativo (lettera “C” L. 457/78)

(consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una piu’ funzionale distribuzione, ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio, adeguamento delle altezze dei solai con il rispetto delle volumetrie esistenti apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali, demolizione e ricostruzione di strutture interne di un fabbricato)

Ristrutturazione Edilizia (lettera “D” L. 457/78)

(riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni, mutamento di destinazione d’uso, trasformazione dei locali accessori in locali residenziali, recupero abitativo del sottotetto, realizzazione solai, apertura finestre e porte finestre)

Tra le diverse fattispecie sopraelencate, la normativa (n.127-tedecies Tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72 istitutivo dell’IVA) prevede per i soli interventi di cui alle lettere “C” (Restauro e Risanamento) e “D” (Ristrutturazione Edilizia) l’applicazione di aliquote IVA agevolate (10%) in fase di commercializzazione e per i soli c.d. “Beni Finiti” escludendo sia le materie prime che i semilavorati eventualmente utilizzati.

I Beni Finiti, Materie Prime e Semilavorati

Premesso pertanto che l’intervento di recupero deve configurarsi tassativamente come Restauro o Ristrutturazione, la vendita con aliquota agevolata al 10% è possibile unicamente per i c.d. “Beni Finiti”; trattasi di materiali che anche successivamente al loro impiego, non perdono la loro individualità, pur venendo incorporati nell’immobile (N. 127-terdecies Tabella A Parte III allegata al D.P.R. 26.10.72 n. 633, C.M. 25 3.08.79, C.M. 14/330342 17.04.81, C.M. 2.3.1994 n.1/E). I Beni devono costituire parti strutturali dell’opera, quali per esempio sanitari, caminetti (per il solo focolare), porte interne e blindate, infissi, porte a scomparsa, vasche da incasso o idromassaggio, box doccia, rubinetterie, minuterie idrauliche, caldaie, lavelli in acciaio, condizionamento, elementi di termosifoni, scaldasalviette, minuterie idrauliche, scale a chiocciola.

Pertanto a prescindere dalla tipologia di intervento sono a priori escluse da ogni agevolazione al momento della vendita, le materie prime e semilavorate come:

ceramiche, piastrelle, cotti, rivestimenti ceramici, gres porcellanati, maioliche, tessere in vetro, parquet, doghe in legno battiscopa, mobili da bagno, accessori da bagno, laterizi, cementi, collanti, elettrodomestici, manufatti in cemento, prodotti dell’industria lapidea.

Restano comunque esclusi da ogni agevolazione in fase di commercializzazione i beni finiti da destinare ad interventi di Manutenzione Ordinaria (lettera “A”) e Straordinaria (lettera “B”) la cui cessione viene effettuata applicando l’aliquota ordinaria del 20%.

La Responsabilità del Venditore e del Consumatore

E’ necessario sottolineare che il Ministero delle Finanze già con la Risoluzione 361705 del 05.01.1979, puntualizza che chi commercializza ed effettua la cessione “………deve assicurarsi in concreto che sussistano i presupposti per l’applicazione dell’IVA ridotta, non avendo carattere esimente da gravose sanzioni l’eventuale dichiarazione rilasciata dall’acquirente circa la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio fiscale applicabile”. Ancora con le Circolari n.1/E del 2.03.94 e n.22/E del 30.03.98 lo stesso dicastero ribadiva che “…l’applicazione delle aliquote ridotte è subordinata al rilascio da parte dell’acquirente e sotto la sua responsabilità di una dichiarazione circa l’utilizzazione dei beni acquistati per uno degli interventi agevolati (Restauro, Risanamento, Ristrutturazione) accompagnata da copia del Titolo Abilitativo (Permesso di Costruire o DIA), in modo da poter effettuare i necessari riscontri tra quanto dichiarato dal cliente e l’effettivo impiego dei beni acquistati”.

Va inoltre sottolineato che l’acquirente nel caso in cui venga meno la destinazione agevolata, è tenuto a comunicare tale variazione al venditore affinché questo possa emettere nota di addebito ai fini del pagamento della maggiore imposta dovuta (ex art. 26 comma 1 D.P.R. 633/72).

Prestazioni di Servizi con Aliquota Agevolata

La manovra finanziaria 2009 (legge n. 203 del 22.12.2008) ha prorogato a tutto il 31.12.2011 l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta al 10% sulle Prestazioni di Servizi relative ad interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria effettuati su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.

L’aliquota è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali purche’ questi non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione.

I beni “significativi” sono espressamente individuati (decreto 29.12.99) e su questi l’aliquota del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi:

  • Sanitari e Rubinetterie
  • Infissi esterni ed interni
  • Caldaie
  • Condizionamento
  • Impianti di sicurezza
  • Ascensori

Esempio

Costo Totale Intervento €.10.000,00 di cui

-Mano d’Opera €.4.000,00

-Costo Beni Significativi (rubinetterie e sanitari) €.6.000,00

Sul costo del beni significativi, l’IVA al 10% si applica solo su 4.000,00 euro cioe’ sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000,00 – 6.000,00 = 4.000,00).

Sul valore residuo dei beni (2.000,00 euro) l’IVA si applica nella misura ordinaria del 20%.

Non si puo’ applicare l’IVA al 10%:

  • ai materiali o beni forniti da un soggetto diverso da chi esegue i lavori
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
  • alle prestazioni professionali anche se effettuate nell’ambito di interventi finalizzati al recupero edilizio

Le Agevolazioni Fiscali

La Detrazione IRPEF del 36%

Fino alla fine del 2012 sarà possibile, purche’ ricorrano alcune condizioni, manutenere o ristrutturare un immobile residenziale e le relative pertinenze godendo di una detrazione fiscale da spalmare in 10 anni, del 36% sulle spese sostenute su un limite massimo di spesa di 48.mila euro per ogni unità immobiliare oggetto di intervento (per uno sconto massimo di 17.280 euro) e nei limiti di capienza del contribuente.

L’importo massimo di spesa va riferito alla singola unità immobiliare e non piu’ ad ogni persona fisica; di conseguenza tale ammontare va eventualmente suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro), come il proprietario, il titolare di un diritto reale, l’affittuario, gli imprenditori individuali limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali.

Ha diritto anche il promissorio acquirente purche’ abbia provveduto alla registrazione del compromesso; va precisato inoltre che trattasi di detrazione e non di un rimborso, proporzionato all’imposta dovuta per l’anno in questione.

L’agevolazione riguarda le spese per eseguire interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, ristrutturazione su singoli appartamenti e per immobili condominiali, realizzazione di autorimesse o posti auto, eliminazione di barriere architettoniche, cablatura e risparmio energetico, contenimento dell’inquinamento acustico, adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Le Spese Detraibili

  • spese per l’esecuzione
  • spese di progettazione e prestazioni professionali connesse
  • spese per adeguamenti
  • spese per l’acquisto di materiali
  • spese per perizie
  • imposta sul valore aggiunto, diritti concessori, autorizzazioni e DIA
  • oneri di urbanizzazione

La Detrazione per l’Acquisto di Mobili ed Elettrodomestici

Il bonus relativo ad una detrazione del 20% (d.l. 5/2009 convertito in legge 9 aprile 2009 n.33) riguarda i contribuenti che hanno sostenuto spese di ristrutturazione per le quali possono beneficiare della detrazione del 36% (Circolare A.d.E. 35/E 16.07.09); gli interventi devono essere stati avviati dopo il 1° luglio 2008 cosi’ come inviato nella comunicazione preventiva all’agenzia delle entrate di Pescara.

La detrazione va’ calcolata su un importo massimo di €.10.000 (ripartita in massimo 5 anni per un limite annuo di €.400,00)

Gli Adempimenti Obbligatori per il Consumatore

Al fine di fruire della detrazione, il contribuente che voglia godere dell’agevolazione deve inviare:

  • comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate-Pescara
  • copia della concessione, autorizzazione, DIA, se previste
  • i dati catastali
  • ricevute di pagamento ICI, se dovuta
  • comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale

inoltre è obbligato al pagamento di tutte le spese detraibili mediante Bonifico Bancario o Postale

Le ns. coordinate bancarie

Banca Apulia ag. Ruvo di Puglia

IT 14 A057 8741 6500 4257 2000 555

Novità 2010 – Il Fondo a Sostegno della Domanda nei settori in crisi

Il decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel corso del febbraio 2010 stabilisce i criteri di assegnazione del Fondo di Sostegno:

60 milioni di euro per i contributi per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici ad incasso ad alta efficienza

50 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucine di libera installazione, scaldacqua elettrici.

Le risorse del fondo sono erogate (fino alla disponibilità dello stesso) mediante contributi nelle percentuali di costo indicate, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato da cedente all’atto dell’acquisto, al netto dei costi di gestione:

per il 10 % del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a €.1.000,00 per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con nuove cucine componibili ed elettrodomestici da incasso da alta efficienza energetica (i prodotti dovranno rispondere a specifiche caratteristiche e schede prodotto)

La Detrazione IRPEF per il Risparmio Energetico

In alternativa a quelli del 36% sulla ristrutturazione nel caso di sostituzione di impianti o di interventi comunque finalizzati al risparmio energetico c’è anche la possibilità di ottenere bonus piu’ sostanziosi, pari al 55% della spesa, recuperabile in soli 5 anni; il provvedimento agevola gli interventi che aumentino il livello di efficienza energetica.

Gli interventi devono risponedere a specifiche tecniche identificate dai decreti ministeriali. Il limite massimo di detrazione varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito

Peraltro nel caso in cui gli interenti realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potraà fruire per le medesime spese solo dell’uno o dell’altro beneficio fiscale.

Tipo Intervento Detrazione Massima

Riqu. Energetica Edifici Esistenti €. 100.000,00 (55% di €.181.818,18)

Involucro Edifici (finestre, infissi) €. 60.000,00 (55% di €.109.090,90)

Pannelli Solari €. 60.000,00 (55% di €.109.090,90)

Climatizzazione €. 30.000,00 (55% di €. 54.545,45)

Le condizioni per poter fruire della detrazione IRPEF del 55% sono:

  • redazione da parte di tecnico abilitato del Certificato di Asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti;
  • redazione e trasmissione all’ENEA entro 90 gg. dalla fine dei lavori dell’Attestato di Certificazione Energetica (non necessario per la sostituzione di finestre ed infissi in singole unità immobiliari)
  • redazione di scehda informativa
  • pagamento a mezzo bonifico bancario.

Tracciabilità

Al fine di ottemperare alla normativa corrente, si comunica che qualsiasi transazione commerciale a partire da Euro 1.000,00 (c.IVA) non potrà essere piu’ effettuata con pagamento in contanti, ma unicamente con titoli bancari, postali, bonifico o con moneta elettronica.Pertanto per contratti di importo a partire da Euro 1.000,00 (c.IVA) tutta la transazione esclude il pagamento cash.Si conferma inoltre l’obbligo per gli operatori commerciali di richiedere all’acquirente (per acquisti superiori a Euro 3.500,00 c. IVA) , copia del Documento di Identità e del C.F.

Variazione Aliquote IVA

Con l’aumento delle Aliquote IVA rispettivamente all’11% ed al 21% (17.09.11 Gazzetta Ufficiale 148/11) occorre considerare il momento fiscalmente rilevante dell’operazione.Per la “Cessione di Beni Mobili” tale fattispecie si realizza al momento della consegna e/o della spedizione a prescindere da quale fosse l’aliquota applicata al momento della sottoscrizione del contratto.  Le Nuove Aliquote
4 % “Prima Casa”
11 % “Recupero e Ristrutturazione”
21 % “Manutenzione Ordinaria e Straordinaria”